Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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O.P.C.M. 22/03/2002 n. 3184

2. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della regione Puglia: dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere di acquedotto, fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo nella regione Puglia, nonchè delle risorse derivanti dall'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994 e dalle ordinanze del Ministero dell'interno delegato al coordinamento per la protezione civile n. 2450 del 27 giugno 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997, n. 2701 del 29 ottobre 1997, n. 2776 del 31 marzo 1998, n. 2985 del 31 maggio 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000 e n. 3077 del 4 agosto 2000; attiva le procedure necessarie per assicurare il co-finanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza; avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari; utilizza le risorse derivanti dai ribassi d'asta delle opere dal medesimo appaltate in materia di tutela delle acque, nonchè le economie eventualmente trasferite dal prefetto di Bari - commissario delegato a chiusura delle opere di propria competenza.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 7, comma 7, punto f) della presente ordinanza, sono attribuiti al commissario delegato -presidente della regione Puglia Euro 3.615.198,29 (lire 7.000 milioni) a valere sulle risorse iscritte nell'U.P.B.

1.2.1.4. (interventi di tutela ambientale) cap. 7082 - C.D.R. 1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2002 (residui 2001).

Art. 12.

1. Il prefetto di Bari - commissario delegato ai sensi del precedente art. 1, comma 2, per la realizzazione degli interventi di propria competenza utilizza le risorse rinvenienti dai quadri economici dei progetti. A tali fini ove necessario, dispone indistintamente delle economie conseguite, ivi comprese quelle rinvenienti dai ribassi d'asta.

2. Per la realizzazione dell'impianto depurativo del comune di Bisceglie, il prefetto di Bari - commissario delegato si avvale: delle risorse individuate dal Decreto del commissario delegato - presidente della regione Puglia n. 213/CD/A del 25 ottobre 2001, pari a Euro 3.661.162,95 (lire 7.089 milioni); di Euro 516.342,23 (lire 1.000 milioni) già assegnate con Decreto del Ministro dell'ambiente del 20 ottobre 1997; di eventuale altro finanziamento regionale, ovvero delle economie rinvenienti dai ribassi d'asta.

3. Il prefetto di Bari - commissario delegato, qualora si manifesti l'impossibilità di realizzare un intervento di propria competenza o si renda necessario procedere a nuovo affidamento, ne dispone il trasferimento al presidente della regione Puglia - commissario delegato, con le relative risorse finanziarie.

Art. 13.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, per il supporto alle attività commissariali, ivi comprese quelle volte al superamento della fase di emergenza, si avvale di un comitato tecnico consultivo, che ha sede presso gli uffici del commissario medesimo; il comitato, costituito con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato d'intesa con il commissario delegato - Presidente della regione, è composto da sei esperti, tre dei quali designati dal suddetto Ministro, uno dal Dipartimento della protezione civile e due dal commissario delegato.

2. Nel medesimo provvedimento, tra i componenti del comitato stesso viene individuato un coordinatore delle attività, viene determinato il compenso spettante ai componenti del comitato e vengono fissate le modalità di corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese, che gravano sui fondi di pertinenza del commissario delegato.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione Puglia è autorizzato, nei limiti necessari per la realizzazione e gestione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a derogare, oltre che alle norme indicate all'art. 4 dell'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1996, all'art. 2, comma 2, all'art. 6 ed all'art. 13 dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999; all'art. 2, comma 2 ed all'art. 6, comma 4 dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000; all'art. 9 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, alle seguenti disposizioni: Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44; Legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 4, 10, 11, 13 e 20; Legge 22 dicembre 2000, n. 388 - articolo 141, comma 4; Decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 157; Decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 158; Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni - articoli 25, 37-bis, 37-ter e 37-quater; Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 70; Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35; leggi regionali n. 17 del 13 agosto 1993, n. 13 del 18 luglio 1996, n. 28 del 6 settembre 1999 e n. 20 del 27 maggio 2001.

2. I commissari delegati possono, altresì, adottare provvedimenti in deroga alle norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, oggetto di deroga nelle precedenti ordinanze già emanate.

3. Sono soppressi: l'art. 2, punto 3, dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998; i commi 1 e 2, così come integrati dall'art. 5, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 3045 del marzo 2000, e i commi 4 e 5 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999; l'art. 2, comma 3, punto 3.2 e l'art. 5, comma 5 dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000; l'art. 5 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000; l'art. 8 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000.

4. Salva l'efficacia di provvedimenti giurisdizionali, anche se in corso di emanazione, rimangono fermi gli effetti prodotti dalle determinazioni dei commissari delegati.

5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultino in contrasto con la presente ordinanza.

Art. 15.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci dei soggetti attuatori. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002 Il Ministro: Scajola

 

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